{"id":3223,"date":"2020-07-06T15:10:39","date_gmt":"2020-07-06T13:10:39","guid":{"rendered":"http:\/\/www.paparella.it\/blog\/?p=3223"},"modified":"2020-07-06T15:10:41","modified_gmt":"2020-07-06T13:10:41","slug":"equilibrio-di-genere-patrizia-del-giudice-presidente-della-commissione-pari-opportunita-scrive-ad-emiliano","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.paparella.it\/blog\/equilibrio-di-genere-patrizia-del-giudice-presidente-della-commissione-pari-opportunita-scrive-ad-emiliano\/","title":{"rendered":"Equilibrio di genere, Patrizia del Giudice, presidente della Commissione pari opportunit\u00e0 scrive ad Emiliano"},"content":{"rendered":"\n<p>La presidente della Commissione pari opportunit\u00e0 i primi di giugno invi\u00f2 una nota al presidente <strong>Michele Emiliano<\/strong> sulla questione dell\u2019adeguamento della legge elettorale regionale alla legge quadro nazionale, in materia di equilibrio di genere. <\/p>\n\n\n\n<p>Nella lettera <strong>Patrizia del Giudice<\/strong>, rivolgendosi a Emiliano afferma che il  &#8220;<em>mancato adempimento rende illegittima l\u2019attuale e vigente legge elettorale pugliese<\/em>&#8221; e che &#8220;&#8230;<em> la risoluzione del problema \u00e8 allora nelle Tue sole mani e rimessa alla Tua sola volont\u00e0<\/em>&#8220;. <\/p>\n\n\n\n<p>Dopo 5 anni non ci sono pi\u00f9 alibi. La legge sulle doppie preferenze di genere va approvata subito!<\/p>\n\n\n\n<p>Il testo della nota.<\/p>\n\n\n\n<p>&#8220;Carissimo Presidente, torno ancora una volta a sottoporre alla Tua attenzione il mancato adeguamento della legge regionale elettorale n.2 del 2005 alla legge quadro n. 20 del 2016. <\/p>\n\n\n\n<p>Tale mancato adempimento rende illegittima l\u2019attuale e vigente legge elettorale pugliese oltre che, con ogni evidenza, discriminante la parit\u00e0 di genere cui tutti i rappresentanti istituzionali dichiarano a parole di tendere, salvo poi a per nulla porre in essere quegli adempimenti che a tal fine sono necessari.<\/p>\n\n\n\n<p>Il mancato adeguamento della legge elettorale pugliese \u00e8 palese espressione di tale inconfessata ma, forse volontaria, inconcludenza.<\/p>\n\n\n\n<p>Non v\u2019\u00e8 nulla da inventare, avendo gi\u00e0 in tal senso provveduto il Parlamento, sia nella sua funzione costituente che in quella legislativa ordinaria.<\/p>\n\n\n\n<p>In particolare, per la prima funzione con la modifica per integrazione degli articoli 51 primo comma, 117 settimo comma e 122 della Costituzione.In particolare, tale ultima norma nel suo testo vigente dispone che \u201c<em>Il sistema di elezione e i casi di ineleggibilit\u00e0 e di incompatibilit\u00e0 del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonch\u00e9 dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge della Regione nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica\u201d.<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>L\u2019espresso riferimento ai limiti dei principi fondamentali delimita il perimetro di legittimit\u00e0 costituzionale della norma regionale, al di fuori del quale la stessa deve ritenersi costituzionalmente\u00a0 illegittima per violazione della norma interposta che, nella fattispecie, \u00e8 la legge di attuazione della richiamata disposizione costituzionale, cio\u00e8 la n.165 del 2 luglio 2004 il cui articolo 4 ha, infatti, a sua rubrica le\u00a0<em>\u201cDisposizioni di principio, in attuazione dell&#8217;articolo122, primo comma, della Costituzione, in materia di sistema di elezione<\/em>\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p>Ebbene, tra tali disposizioni, nel testo attualmente vigente, \u00e8 riportata quella per la quale \u00e8 inserito tra i\u00a0<em>principi fondamentali\u00a0<\/em>quello per il quale le leggi elettorali regionali, laddove, come nel caso della Regione Puglia, prevedano\u00a0l&#8217;espressione di\u00a0preferenze\u00a0debbano necessariamente e contestualmente prevedere che : in ciascuna lista i candidati siano presenti in modo tale che quelli dello stesso sesso non eccedano il 60 per cento del totale; sia consentita l&#8217;espressione di almeno due\u00a0preferenze, di cui una riservata a un candidato di sesso diverso, pena l&#8217;annullamento delle\u00a0preferenze\u00a0successive alla prima.<\/p>\n\n\n\n<p>\u00c8 cos\u00ec evidente l\u2019illegittimit\u00e0 costituzionale della legge regionale pugliese che non ha previsto la seconda delle due prescrizioni imposte dalla legge statale dispositiva dei principi fondamentali cui debbono attenersi le leggi regionali.<\/p>\n\n\n\n<p>Ne consegue come lo svolgimento delle elezioni regionali, senza che sia consentita l\u2019espressione della\u00a0doppia\u00a0preferenza\u00a0di genere, rischierebbe di rendere illegittime le stesse con gravissimo nocumento per le casse erariali, per la democrazia rappresentativa e, a ben vedere, getterebbe notevole discredito sull\u2019intera istituzione regionale da Te rappresentata. T\u00ec \u00e8 per\u00f2 di recente stata offerta la grande possibilit\u00e0 di superare con la Tua autorit\u00e0 e con l\u2019esercizio del potere che <\/p>\n\n\n\n<p>Ti compete l\u2019impasse cui sembra (volontariamente?) caduto il Consiglio regionale. Mi riferisco a quanto dichiarato sull\u2019argomento, alla stampa locale, da <strong>Marida Dentamaro<\/strong>, autorevolissima avvocato e docente di diritto amministrativo e gi\u00e0 senatrice componente della commissione Affari Costituzionali del Senato e della Commissione bicamerale per la riforma della Costituzione, gi\u00e0 Vice Sindaco della citt\u00e0 di Bari nella Tua giunta e Vice Presidente della Giunta Regionale.In particolare, i giornali hanno riportato la seguente dichiarazione:\u00a0\u201c<em>La norma statale \u00e8 autoapplicativa. Emiliano, se volesse, potrebbe introdurla nel decreto di indizione delle elezioni, senza il voto del Consiglio\u201d.<\/em><\/p>\n\n\n\n<p><strong>La risoluzione del problema \u00e8 allora nelle Tue sole mani e rimessa alla Tua sola volont\u00e0,\u00a0<\/strong>non potendosi dubitare della fondatezza delle argomentazioni esposte da Marida che pure alla sottoscritta, non particolarmente versata nelle questioni di diritto, appare convincente, trattandosi di adottare un atto amministrativo (il decreto di indizione delle elezioni) direttamente in applicazione della legge statale che, in effetti, \u00e8 gi\u00e0 sufficientemente dettagliata e cos\u00ec non bisognevole di una normativa regionale di recepimento. <\/p>\n\n\n\n<p>Sono allora certa che sarai conseguente alle Tue reiterate declamazioni in tema di parit\u00e0 di genere raccogliendo l\u2019utile e\u00a0 decisivo suggerimento proposto.&#8221;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La presidente della Commissione pari opportunit\u00e0 i primi di giugno invi\u00f2 una nota al presidente Michele Emiliano sulla questione dell\u2019adeguamento della legge elettorale regionale alla legge quadro nazionale, in materia di equilibrio di genere. 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