{"id":292,"date":"2005-06-30T13:22:16","date_gmt":"2005-06-30T11:22:16","guid":{"rendered":"http:\/\/www.paparella.it\/blog\/?p=292"},"modified":"2012-09-25T19:23:41","modified_gmt":"2012-09-25T17:23:41","slug":"centrale-termoelettrica-il-ricorso-del-comune-e-inammissibile","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.paparella.it\/blog\/centrale-termoelettrica-il-ricorso-del-comune-e-inammissibile\/","title":{"rendered":"Centrale termoelettrica, il ricorso del comune \u00e8 inammissibile"},"content":{"rendered":"<p>Si \u00e8 tenuta il 28 giugno 2005, nella sala conferenze del Comando della Polizia Municipale, in via Maranda a Modugno la Conferenza stampa indetta dal Comune di Modugno per chiarire la sua posizione riguardo la sentenza del Tar Puglia del 21 giugno 2005 che ha dichiarato inammissibile per mancato rispetto dei termini di deposito, il ricorso R.G. n. 2405 del 2004 proposto dal comune di Modugno contro il Ministero delle Attivit\u00e0 Produttive e nei confronti della societ\u00e0 Energia SpA.<!--more--><\/p>\n<p>Erano presenti il sindaco\u00a0<strong>Giuseppe Rana<\/strong>, l\u2019assessore all\u2019ambiente\u00a0<strong>Giacomo Massarelli<\/strong>, l\u2019avv.\u00a0<strong>Luigi Campanale<\/strong>, che assiste il Comune di Modugno dinanzi al TAR Puglia nel ricorso presentato.<br \/>\nIl sindaco Rana aprendo la conferenza stampa ha illustrando ai media presenti in sala, gli attacchi alla salute e all\u2019ambiente che da anni vengono perpetrati sul territorio modugnese, per via di insediamenti e attivit\u00e0 inquinanti, focalizzando l\u2019attenzione sull\u2019area industriale a ridosso del territorio modugnese. Ha anche stigmatizzato l\u2019impotenza del comune di fronte alle scelte che sono state sinora fatte dal consorzio ASI, per l\u2019impossibilit\u00e0 dell\u2019amministrazione comunale di poter incidere o influire su tali scelte. Anzi aggiunge. In molti casi siamo rimasti letteralmente isolati su alcune posizioni, vedi la vicenda della costruzione dell\u2019impianto di produzione di energia elettrica da parte della societ\u00e0 Energia Spa oggetto della conferenza stampa, che ha incassato il s\u00ec della Regione Puglia da parte dell\u2019ex presidente\u00a0<strong>Raffaele Fitto<\/strong>, della provincia di Bari nella scorsa legislatura e del comune di Bitonto, con la sola opposizione del Comune di Modugno. Il sindaco ha dichiarato che \u00e8 \u201c<em>assurdo tutto quello che sta accadendo sul territorio di Modugno ed assicuro l\u2019impegno dell\u2019amministrazione comunale con il coinvolgimento della Regione Puglia e dei cittadini a dare battaglia a che questo non si realizzi sul nostro territorio<\/em>\u201d. Rana difende anche la scelta dell\u2019amministrazione comunale che con delibera del 16\/9\/2004 affid\u00f2 all\u2019avv. Luigi Campanale il compito di rappresentarlo in giudizio definendolo \u201c<em>professionista di fama e provata esperienza particolare sull\u2019ambiente<\/em>\u201d.<br \/>\nL\u2019avv. Campanale visibilmente amareggiato per la sentenza del Tar, ha esordito dicendo che \u201c<em>se qualcuno pensa che la storia si sia conclusa con queste \u2018sorprese\u2019 ha fatto male i conti<\/em>\u201d. Ha ipotizzato due linee d\u2019azione. La prima attraverso il ricorso al Consiglio di Stato, per ribaltare la sentenza del Tar Puglia del 21 giugno, \u201c<em>ma anche ammesso che tale provvedimento sia legittimo, &#8211; ha continuato &#8211; \u00e8 possibile espletare un procedimento al giudice ordinario quale ipotesi di potenziale danno per la salute dei cittadini, ove Energia S.p.A. ponesse la prima pietra, facendo appello al \u2018criterio della precauzionalit\u00e0\u2019. La partita \u00e8 ancora tutta da giocare<\/em>\u201d.<br \/>\nMa vediamo di ripercorrere brevemente le tappe che hanno portato il Tar ad esprimersi negativamente sul ricorso del Comune.<br \/>\nCome tutti sanno, il comune di Modugno rappresentato dall\u2019avv. Luigi Campanale ha presentato ricorso al Tar Puglia r.g. n. 2405 il 5\/11\/2004 contro il Ministero delle Attivit\u00e0 Produttive per l\u2019annullamento del decreto n. 55\/9\/2004 del 28 giugno 2004, dello stesso ministero, con il quale si autorizzava la societ\u00e0 Energia S.p.A. all\u2019installazione di una centrale a ciclo combinato delle potenza di 750 MW nel territorio del Comune di Modugno.<br \/>\nIl Tar Puglia esaminando le eccezioni di ammissibilit\u00e0 del ricorso presentate dalla Regione Puglia, dalla societ\u00e0 Energia S.P.A. e dal Consorzio per lo Sviluppo Industriale di Bari (A.S.I.), le ha ritenute fondate ed ha dichiarato inammissibile il ricorso in quanto notificato il 5\/10\/2004 e depositato in data 5\/11\/2004, cio\u00e8 ben oltre il termine di 15 giorni previsto dall\u2019art. 23 bis della legge n. 1034\/1971, introdotto dall\u2019art. 4 della legge n. 205\/2000.<br \/>\nIn una memoria presentata al Tar Puglia il 27 maggio 2005, il Comune di Modugno replicava alle eccezioni sollevate, seguendo due direttrici di argomentazioni.<br \/>\nLa prima sosteneva la non riconducibilit\u00e0, seguendo il principio di sussunzione, all\u2019art.23 bis della legge 1034\/1971, poich\u00e9 &#8220;<em>i suoli sui quali dovrebbe sorgere la centrale elettrica non necessiterebbero di procedure espropriative, in quanto i suoli consortili sarebbero gi\u00e0 stati assegnati alla Energia S.p.A<\/em>.&#8221;. Insomma, dice Campanale, non ci sono ragioni per invocare il dimezzamento dei termini da 30 a 15 giorni in quanto viene meno la ragione del legislatore nel dare un\u2019accelerazione al procedimento visto che le aree sono state appunto gi\u00e0 acquisite.<br \/>\nDi diverso avviso il Tar il quale ritiene che &#8220;<em>l\u2019atto impugnato va considerato come ricadente nel novero dei provvedimenti relativi ad affidamento ed esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilit\u00e0 a prescindere dalla connessa procedura espropriativa<\/em>&#8220;, dal momento che tutti gli impianti che superano i 300 MW di produzione di energia elettrica sono dichiarati per legge opere di pubblica utilit\u00e0 dall\u2019art. 1, comma 1\u00b0, del decreto legge 7\/02\/2002 n. 7, convertito nella legge del 9\/04\/2002 n. 55.<br \/>\nIl secondo punto eccepito nella memoria riguarda i termini di deposito del ricorso al Tar.<br \/>\nPremesso che i ricorsi sono stati notificati alla societ\u00e0 Energia S.p.A. nella sede Legale di Milano il 9\/10\/2004 mentre in quella amministrativa di Roma il 15\/10\/2004, nella memoria si sostiene che \u201c<em>i termini per il deposito del ricorso decorrerebbero dall\u2019avviso di ricevimento dell\u2019ultima cartolina da parte del ricorrente pervenuta il 30\/10\/2004<\/em>\u201d. Quindi riepilogando l\u2019ultima notifica il 15\/10\/2004, l\u2019ultimo avviso di ricevimento 30\/10\/2004 mentre la data deposito in segreteria del Tar del ricorso, \u00e8 del 5\/11\/2004.<br \/>\nLa norma che disciplina le modalit\u00e0 e i termini entro i quali depositare i ricorsi \u00e8 l\u2019art. 1 della legge n. 205\/2000 recante \u201c<em>Disposizioni in materia di giustizia amministrativa<\/em>\u201d, il quale dispone al comma 2 che \u201c<em>Il ricorso, con la prova delle avvenute notifiche, e con copia del provvedimento impugnato, ove in possesso del ricorrente, deve essere depositato nella segreteria del tribunale amministrativo regionale, entro trenta giorni dall\u2019ultima notifica<\/em>\u201d.<br \/>\nAnche su questo punto il Tar respinge le eccezioni mosse dall\u2019avv. Campanale nella memoria presentata, precisando che pur seguendo un orientamento giurisprudenziale \u201c<em>favorevole<\/em>\u201d al ricorrente (Comune) \u201c<em>secondo cui il termine per il deposito del ricorso [\u2026] decorre dalla data di ricezione dell\u2019atto da parte del destinatario, il ricorso risulta egualmente inammissibile, in quanto l\u2019ultima notifica \u00e8 stata materialmente ricevuta dal destinatario in data 15\/10\/2004, ed il ricorso \u00e8 stato depositato in data 5\/11\/2004, cio\u00e8 ben oltre il termine di giorni quindici applicabile al caso di specie<\/em>\u201d. Infine rafforza la sua posizione invocando l\u2019intero impalco ordinamentale e giurisprudenziale quando afferma che \u201c<em>nessuna disposizione legislativa e nessun orientamento giurisprudenziale autorizza l\u2019interpretazione secondo cui il termine per il deposito per il ricorso, decorre dall\u2019avviso di ricevimento dell\u2019ultima cartolina da parte del ricorrente (nella specie avvenuto in data 30\/10\/2004).<\/em>\u201d<br \/>\nInfine sulla vicenda registriamo una nuova iniziativa del circolo territoriale di AN di Modugno. Il Presidente\u00a0<strong>Mario Pilolli<\/strong>, attraverso un\u2019interrogazione indirizzata al sindaco di Modugno, al collegio dei revisori del comune e alla Corte dei Conti \u2013 Sede Puglia chiede: \u201c<em>alla luce dell\u2019inammissibilit\u00e0 del ricorso, presentato al TAR Puglia per la costruzione di una centrale elettrica della societ\u00e0 Energia, inammissibilit\u00e0 dovuta al supposto ritardo nel deposito del ricorso da parte dell\u2019avvocato a cui questo ente ha dato all\u2019epoca mandato, si chiede, quali misure intende adottare la Signoria Vostra per tutelare i cittadini contribuenti di Modugno, per accertare eventuali responsabilit\u00e0 del suddetto professionista, in merito all\u2019eventuale danno patrimoniale e alla salute dei cittadini arrecato con il ritardo deposito del ricorso<\/em>?\u201d.<br \/>\nInsomma, in questa intricata vicenda di cui le carte bollate, i tribunali e gli avvocati ne sembrano i protagonisti, Energia S.p.A. pianta un&#8217;altra bandierina a sua favore per l&#8217;insediamento della centrale termoelettrica a Modugno.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Si \u00e8 tenuta il 28 giugno 2005, nella sala conferenze del Comando della Polizia Municipale, in via Maranda a Modugno la Conferenza stampa indetta dal Comune di Modugno per chiarire la sua posizione riguardo la sentenza del Tar Puglia del 21 giugno 2005 che ha dichiarato inammissibile per mancato rispetto dei termini di deposito, il [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"ngg_post_thumbnail":0,"footnotes":""},"categories":[1,3],"tags":[16],"class_list":["post-292","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-politica","category-sociale","tag-centrali"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.paparella.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/292","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.paparella.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.paparella.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.paparella.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.paparella.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=292"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/www.paparella.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/292\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":495,"href":"https:\/\/www.paparella.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/292\/revisions\/495"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.paparella.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=292"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.paparella.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=292"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.paparella.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=292"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}