{"id":259,"date":"2006-03-08T19:47:18","date_gmt":"2006-03-08T18:47:18","guid":{"rendered":"http:\/\/www.paparella.it\/blog\/?p=259"},"modified":"2012-09-25T17:21:29","modified_gmt":"2012-09-25T15:21:29","slug":"centrali-a-modugno-lassedio-continua","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.paparella.it\/blog\/centrali-a-modugno-lassedio-continua\/","title":{"rendered":"Centrali a Modugno, l&#8217;assedio continua"},"content":{"rendered":"<p>La Sesta Sezione del Consiglio di Stato con sentenza n. 671\/2006 del 22 febbraio 2006, sblocca la costruzione del termovalorizzatore per la produzione di energia elettrica da 10 MW, alimentato a CDR (combustibile da rifiuti) in Contrada Misciano (Zona Industriale di Bari-Modugno). La sentenza, respinge il ricorso in appello del Comune di Modugno contro<strong>Ecoenergia\u00a0<\/strong>S.r.l., perch\u00e9 il provvedimento emesso dal dirigente del II Settore Urbanistica del Comune di Modugno, l\u2019ing.<strong>\u00a0Emilio Petraroli<\/strong>, che annullava il permesso di costruire , risulta \u201cinsufficiente ed inadeguato\u201d.<!--more--><\/p>\n<p><strong>Ma quali sono state le motivazioni che hanno indotto i giudici romani a respingere il ricorso del Comune di Modugno<\/strong>?<br \/>\nLeggendo la sentenza ed incrociandola con i documenti che abbiamo esaminato, notiamo alcune singolarit\u00e0, che, se attentamente osservate, potrebbero indurre a valutazioni diverse da quelle intraprese.<br \/>\nLa vicenda ha inizio quando il Comune di Modugno con atto n.47 del 6 ottobre 2003, rilascia a Ecoenegia S.r.l. un permesso a costruire un impianto per la produzione di energia elettrica da 10 MW, alimentato a CDR (combustibile da rifiuti), nella Zona Industriale di Bari-Modugno in via dei Fiordalisi in Contrada Misciano. Una zona, lo ricordiamo, con una significativa presenta archeologica.<br \/>\nCon un provvedimento successivo del 24 novembre 2004, il dirigente del II Settore Urbanistica del Comune di Modugno, l\u2019ing. Emilio Petraroli, annulla il \u201cpermesso di costruire\u201d in quanto \u201cNel corso del procedimento di riesame \u2013 scrive Petraroli nella ordinanza di annullamento \u2013 sono emersi numerosi profili che giustificano l\u2019intrapresa attivit\u00e0 del procedimento di riesame e l\u2019adozione del provvedimento di annullamento.\u201d Le ragioni del provvedimento vertevano sostanzialmente su alcune presunte irregolarit\u00e0 procedurali e nell\u2019assenza di alcune osservanze da parte della societ\u00e0 Econergia Srl. La zona interessata, si sosteneva nell\u2019ordinanza di annullamento del Comune di Modugno, \u00e8 sottoposta a vincoli ambientali e paesaggistici (vincolo Galasso) e in assenza di autorizzazione o nulla osta paesaggistico qualsiasi permesso a costruire \u00e8 ritenuto illegittimo. Inoltre la Provincia di Bari con provvedimento n. 168\/2003 aveva provveduto alla cancellazione della ditta Ecoenergia srl dal registro provinciale delle imprese che effettuano attivit\u00e0 di recupero dei rifiuti non pericolosi per l\u2019assenza di un sub procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale. Infine sull\u2019area insiste un vincolo archeologico per cui il permesso di costruire era stato rilasciato dietro nulla osta della Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia, che prescriveva alla Ecoenergia Srl di dare notizia dell\u2019inizio dei lavori almeno 60 giorni prima.<br \/>\nLa societ\u00e0 era inoltre tenuta a concordare con la Soprintendenza modi e tempi degli scavi, \u201cin considerazione della peculiarit\u00e0 della zona di intervento\u201d.<br \/>\nIn un sopralluogo della Polizia Municipale di Modugno, avvenuto il 29 settembre 2004, \u201cnon vi era traccia \u2013scrive ancora il dirigente &#8211; delle richiamate richieste e prescrizioni\u201d, subendo la societ\u00e0 una diffida ai sensi dell\u2019art. 55 del codice di procedura penale.<br \/>\nAlle ragioni espresse nel provvedimento comunale, la societ\u00e0 Ecoenergia S.r.l. il 24 gennaio 2005, promosse un giudizio dinanzi al TAR Puglia chiedendo l&#8217;annullamento, previa sospensiva, della determina dirigenziale con la quale si annullava il permesso a costruire. Ecoenergia, dal canto suo, sosteneva che vi era una \u201cviolazione delle regole del giusto procedimento per l\u2019assenza di una valida comunicazione di inizio procedimento di riesame\u201d.<br \/>\nLa Terza sezione del Tar Puglia accoglie la richiesta di Ecoenergia e specifica con sentenza n. 96\/2005 del 10 marzo 2005, che il Comune di Modugno nel permesso di costruire rilasciato \u201cacclarava l\u2019inesistenza di un vincolo ambientale paesaggistico sull\u2019area, l\u2019esclusione dell\u2019acquisizione della V.I.A. (Valutazione di impatto ambientale) trattandosi di impianto attivabile con la procedura semplificata ex d.lgv.22\/97\u201d.<br \/>\nPer quanto concerne l\u2019interesse archeologico della zona, il TAR nell\u2019accoglimento del ricorso ha dichiarato che la societ\u00e0 Ecoenergia S.R.L. ha ottemperato alle prescrizioni contenute nel permesso a costruire e che \u201cla Soprintendenza per i Beni Archeologi per la Puglia, preso atto delle risultanze degli scavi e\/o delle indagini conoscitive, con atto n.8376 del 30\/04\/2004 rilasciava il nulla osta per e\u2019esecuzione dei lavori\u201d.<br \/>\nIl Comune di Modugno non si da per vinto e costituendosi in giudizio, affida l\u2019incarico all\u2019avv. Luigi Campanale, esperto in materia ambientale.<br \/>\nEcco giunti alla sentenza del Consiglio di Stato che respinge il ricorso del Comune di Modugno asserendo che il provvedimento di autotutela pecca di \u201cinsufficienza ed inadeguatezza della motivazione\u201d. \u201cAnche nel merito \u2013 si legge nella sentenza &#8211; la tesi del Comune di Modugno sulla sopravvenuta decadenza del permesso a costruire non appare sostenuta da validi presupposti\u201d. Infatti il permesso ad edificare \u2013 dicono i giudici romani &#8211; aveva come clausola, stante la valenza archeologica della zona, \u201cdi concordare preventivamente con la Soprintendenza i tempi e i modi degli scavi e\/o delle indagini conoscitive a scopo archeologico\u201d. Dalla documentazione risulta \u2013 continua la sentenza \u2013 \u201cche con atto n.13650 del 12 agosto 2005 la Soprintendenza rilasciava il nulla osta di competenza per la realizzazione dell\u2019impianto\u201d.<br \/>\nPer cui il Consiglio di Stato \u00e8 del parere che l\u2019inizio dei lavori e quindi il termine da cui far decorrere un anno come previsto dall\u2019art. 14 del d.lgs. del 6 giugno 2001, \u00e8 divenuto certo solo con il rilascio del nulla osta della Soprintendenza del 12 agosto 2005.<br \/>\n<strong>La tesi del Comune di Modugno<\/strong><br \/>\nIl Comune di Modugno ricondurrebbe invece tale scadenza al 6 ottobre 2004, un anno dopo il rilascio del permesso a costruire, in quanto la societ\u00e0 Ecoenrgia, a quella data, era nelle condizioni di poter iniziare i lavori, in quanto gi\u00e0 provvista di nulla osta che la Soprintendenza aveva rilasciato con atto n. 8376 del 30 aprile 2004. Questo dato tra l\u2019altro, \u00e8 suffragato dal Tar Puglia che nella sentenza n. 96\/2005 del 10 marzo 2005, accogliendo il ricorso di Ecoenergia afferma che \u201cla Soprintendenza per i Beni Archeologi per la Puglia, preso atto delle risultanze degli scavi e\/o delle indagini conoscitive, con atto n.8376 del 30\/04\/2004 rilasciava il nulla osta per l\u2019esecuzione dei lavori\u201d.<br \/>\nInoltre nella lettura della documentazione riscontriamo che l\u2019ing. Petraroli, l\u201911 ottobre 2004, cinque mesi dopo il nulla osta rilasciato dalla Soprintendenza, prima di procedere con l\u2019annullamento del \u201cpermesso di costruire\u201d, con una telegramma chiede alla Soprintendenza di conoscere la reale situazione di fatto dei luoghi oggetto del permesso a costruire. La Soprintendenza rispondeva in data 23 novembre 2004, affermando che, in seguito ad un sopraluogo era stata riscontrato \u201cla rimozione di uno strato superficiale di terreno\u201d per \u2013 \u00e8 quanto dichiara un tecnico di Ecoenergia &#8211; \u201cl\u2019asportazione di una ingente quantit\u00e0 di rifiuti\u201d.<br \/>\nPare dunque, da quanto detto, che il provvedimento di annullamento in autotutela del permesso a costruire del Dirigente del II Settore Urbanistica del Comune di Modugno \u00e8 fondato, essendo trascorso oltre un anno dal rilascio del permesso, senza che i lavori siano iniziati, pur essendo Ecoenergia nelle condizioni di poterlo fare, dal momento che la Soprintendenza con atto n.8376 del 30 aprile 2004 aveva concesso il nulla osta.<br \/>\nE\u2019 singolare notare che Ecoenergia il 20 luglio 2005 richiede un nuovo nulla osta alla Soprintendenza, non ostante gi\u00e0 in possesso di un precedente ed \u00e8 ancor pi\u00f9 singolare che il Consiglio di Stato faccia decorrere la decadenza del permesso a costruire dal momento in cui \u00e8 stato emesso il secondo nulla osta del 12 agosto 2005.<br \/>\nCos\u00ec come notiamo che la richiesta del secondo nulla osta da parte di Ecoenergia avviene successivamente alla notifica del ricorso del Comune di Modugno, avvenuto il 27 maggio 2005.<br \/>\nAbbiamo raccontato, sintetizzando, alcuni passaggi che non ci convincono e che forse saranno motivo di ulteriore approfondimento giuridico, dal momento che il Comune di Modugno sembra essere intenzionato a continuare la battaglia attraverso un \u201cricorso per revocazione\u201d al Consiglio di Stato. Ma non \u00e8 tutto. Il sindaco\u00a0<strong>Rana\u00a0<\/strong>afferma di avere nuovi elementi non ancora considerati da far valere e aggiunge che \u201cla partita \u00e8 ancora tutta da giocare\u201d.<br \/>\nLa citt\u00e0 intanto distratta e sonnecchiante, quasi letargica, assiste inerme chiusa in un \u201ccolpevole silenzio\u201d.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La Sesta Sezione del Consiglio di Stato con sentenza n. 671\/2006 del 22 febbraio 2006, sblocca la costruzione del termovalorizzatore per la produzione di energia elettrica da 10 MW, alimentato a CDR (combustibile da rifiuti) in Contrada Misciano (Zona Industriale di Bari-Modugno). 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