{"id":1936,"date":"2016-09-11T10:17:48","date_gmt":"2016-09-11T08:17:48","guid":{"rendered":"http:\/\/www.paparella.it\/blog\/?p=1936"},"modified":"2016-09-11T12:35:08","modified_gmt":"2016-09-11T10:35:08","slug":"referendum-costituzionale-no-ad-un-testo-oscuro-e-inaccessibile","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.paparella.it\/blog\/referendum-costituzionale-no-ad-un-testo-oscuro-e-inaccessibile\/","title":{"rendered":"Referendum costituzionale, \u201cNO\u201d ad un testo oscuro e inaccessibile!"},"content":{"rendered":"<p>Una costituzione deve essere comprensibile al maggior numero di persone possibile. In linea di principio a tutti i cittadini. Cos\u00ec \u00e8 nella costituzione italiana del 1948.<br \/>\nE nel nuovo testo di riforma costituzionale?<br \/>\nScopriamolo insieme. Prendiamo per esempio il procedimento legislativo.<br \/>\nNella costituzione italiana attualmente vigente l\u2019Art. 70 (La formazione delle leggi) recita:<\/p>\n<blockquote><p><em>La funzione legislativa \u00e8 esercitata collettivamente dalle due Camere<\/em>.<\/p><\/blockquote>\n<p>Bene. Adesso leggiamo cosa prevede a riguardo il testo di riforma costituzionale voluto da <strong>Renzi<\/strong>, <strong>Boschi<\/strong>, <strong>Alfano<\/strong> e <strong>Verdini<\/strong>.<\/p>\n<p>L\u2019Art. 10. (Procedimento legislativo) della riforma recita:<\/p>\n<blockquote><p>1. L&#8217;articolo 70 della Costituzione \u00e8 sostituito dal seguente:<br \/>\n\u00abArt. 70. \u2013 La funzione legislativa \u00e8 esercitata collettivamente dalle due Camere per le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali, e soltanto per le leggi di attuazione delle disposizioni costituzionali concernenti la tutela delle minoranze linguistiche, i referendum popolari, le altre forme di consultazione di cui all&#8217;articolo 71, per le leggi che determinano l&#8217;ordinamento, la legislazione elettorale, gli organi di governo, le funzioni fondamentali dei Comuni e delle Citt\u00e0 metropolitane e le disposizioni di principio sulle forme associative dei Comuni, per la legge che stabilisce le norme generali, le forme e i termini della partecipazione dell&#8217;Italia alla formazione e all&#8217;attuazione della normativa e delle politiche dell&#8217;Unione europea, per quella che determina i casi di ineleggibilit\u00e0 e di incompatibilit\u00e0 con l&#8217;ufficio di senatore di cui all&#8217;articolo 65, primo comma, e per le leggi di cui agli articoli 57, sesto comma, 80, secondo periodo, 114, terzo comma, 116, terzo comma, 117, quinto e nono comma, 119, sesto comma, 120, secondo comma, 122, primo comma, e 132, secondo comma. Le stesse leggi, ciascuna con oggetto proprio, possono essere abrogate, modificate o derogate solo in forma espressa e da leggi approvate a norma del presente comma. Le altre leggi sono approvate dalla Camera dei deputati. Ogni disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati \u00e8 immediatamente trasmesso al Senato della Repubblica che, entro dieci giorni, su richiesta di un terzo dei suoi componenti, pu\u00f2 disporre di esaminarlo. Nei trenta giorni successivi il Senato della Repubblica pu\u00f2 deliberare proposte di modificazione del testo, sulle quali la Camera dei deputati si pronuncia in via definitiva. Qualora il Senato della Repubblica non disponga di procedere all&#8217;esame o sia inutilmente decorso il termine per deliberare, ovvero quando la Camera dei deputati si sia pronunciata in via definitiva, la legge pu\u00f2 essere promulgata. L&#8217;esame del Senato della Repubblica per le leggi che danno attuazione all&#8217;articolo 117, quarto comma, \u00e8 disposto nel termine di dieci giorni dalla data di trasmissione. Per i medesimi disegni di legge, la Camera dei deputati pu\u00f2 non conformarsi alle modificazioni proposte dal Senato della Repubblica a maggioranza assoluta dei suoi componenti, solo pronunciandosi nella votazione finale a maggioranza assoluta dei propri componenti. I disegni di legge di cui all&#8217;articolo 81, quarto comma, approvati dalla Camera dei deputati, sono esaminati dal Senato della Repubblica, che pu\u00f2 deliberare proposte di modificazione entro quindici giorni dalla data della trasmissione. I Presidenti delle Camere decidono, d&#8217;intesa tra loro, le eventuali questioni di competenza, sollevate secondo le norme dei rispettivi regolamenti. Il Senato della Repubblica pu\u00f2, secondo quanto previsto dal proprio regolamento, svolgere attivit\u00e0 conoscitive, nonch\u00e9 formulare osservazioni su atti o documenti all&#8217;esame della Camera dei deputati.<\/p><\/blockquote>\n<p>Qualcuno che l\u2019ha capita questa norma se la sente di spiegarla ai cittadini?<\/p>\n<p>Continuiamo.<br \/>\nNella costituzione vigente, anche a voler considerare l\u2019intero corpus di norme del processo che disciplina la formazione delle leggi, e cio\u00e8 dall\u2019art. 70 all\u2019art.82, non troviamo nessun rimando ad altri articoli, comma o peggio ancora periodi. Ogni articolo ha un senso compiuto, \u00e8 autoesplicativo, ma sopratutto \u00e8 semplice nella lettura, comprensibile ed accessibile a tutti, come \u00e8 giusto che sia una costituzione.<br \/>\nQuesta \u00e8 l\u2019architettura costituzionale voluta dai padri costituendi del 1948, che si sono ispirati ai principi del costituzionalismo democratico, sociale e antifascista del secondo dopoguerra.<\/p>\n<p>Con la riforma del Governo Boschi-Renzi che ci accingiamo a votare, cos\u00ec non \u00e8. In essa ritroviamo rimandi ad articoli, comma e persino periodi, che rendono lunare e incomprensibile il testo costituzionale. Ci\u00f2 genera confusione e nel contempo si allontana dall\u2019impianto originario, rivelando improvvisazione e scarsa cultura costituzionale.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Una costituzione deve essere comprensibile al maggior numero di persone possibile. In linea di principio a tutti i cittadini. 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