
Durante un corso un istruttore, dopo aver appoggiato la punta della matita su un grande foglio bianco posto su una lavagna a fogli mobili, rivolgendosi alla platea chiese loro: cosa vedete? Tutti aguzzarono la vista e risposero: un piccolo puntino nero. Ma come, esclamò l’istruttore, riuscite a vedere un piccolo puntino nero e non vedete un grande foglio bianco.
ANTEFATTO
Vi ricordate il premierato di Giorgia Meloni? Lo presentava come “la madre di tutte le riforme”: la promessa di un governo forte e stabile (il suo governo più longevo smentisce tale affermazione), un parlamento allineato all’esecutivo e una magistratura che non si frapponesse al suo lavoro. Da qui il doppio binario strategico: prima la riforma della Corte dei Conti, per ridimensionare la responsabilità erariale dei pubblici amministratori; poi la riforma costituzionale, concepita per portare i giudici sotto controllo dell’esecutivo, adesso la riforma elettorale.
Intervenire sulla Carta però, specie quando una riforma, come quella sulla giustizia, tocca ben sette articoli, non è un semplice esercizio legislativo, è semmai, la ridiscussione del patto fondativo e degli equilibri tra i poteri dello Stato. Un’operazione di tale portata esige prudenza e ponderazione. E poiché si tratta delle “regole del gioco” comuni a tutti i cittadini, ricercare la maggioranza più ampia possibile non è una semplice prassi ma un imperativo democratico, condizione della tenuta stessa delle istituzioni. Nulla di tutto ciò è accaduto. La riforma Meloni-Nordio è stata approvata in Parlamento senza la maggioranza dei due terzi, facendo così scattare la clausola di salvaguardia che i Padri Costituenti avevano previsto (art. 138 Cost.): il referendum confermativo, ultimo baluardo contro i colpi di mano istituzionali. Pertanto i cittadini furono chiamati a votare e con il loro voto bocciarono la riforma.
Lo scorso 15 settembre il Senato ha approvato con modifiche, il Disegno di legge n. 1971, con le nuove disposizioni sull’elezione di Camera e Senato. Poiché il testo della nuova legge elettorale confezionata su misura dalla Meloni è stato modificato, il procedimento legislativo è tornato alla Camera per l’approvazione definitiva. La cosiddetta “navetta” parlamentare. È ragionevole supporre che la Camera approverà il testo senza ulteriori modifiche, per almeno due ragioni. La prima è che la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha blindato il testo col voto di fiducia, impedendo ogni modifica. La seconda. La mancata approvazione segnerebbe la fine anticipata della legislatura con la conseguente perdita del diritto alla pensione per i parlamentari al primo mandato. Un deterrente senz’altro efficace.
Tra i punti più controversi del cosiddetto “Melonellum“, che ha mobilitato le opposizioni, figura il premio di governabilità, elevato a 70 seggi alla Camera e 35 al Senato, ma subordinato al raggiungimento del 42% dei voti in entrambe le camere. Un premio di maggioranza così sproporzionato si rivela funzionale all’obiettivo di abbattere l’ultimo baluardo istituzionale super partes, garanzia di neutralità e di unità nazionale. La coalizione che raggiunge il 42% arriverebbe infatti a detenere il potere esecutivo (il Governo), il potere legislativo (il Parlamento) e i numeri necessari in Parlamento per portare al Quirinale una figura espressione di quella stessa maggioranza.
Non meno criticabile è la raccolta delle firme. Anche in questo caso si tratta di un adempimento sproporzionato, per l’elevato numero di sottoscrizioni richiesto alle forze politiche non presenti in Parlamento. Una soglia che penalizza la rappresentanza politica e restringe gli spazi di democrazia e di libertà dei cittadini, poiché impoverisce il paniere dell’offerta politica e preclude di fatto a tali forze ogni possibilità di essere rappresentate in Parlamento.
L’aspetto più preoccupante di questa nuova legge elettorale (il grande foglio bianco che non vediamo, ma che emerge da un’attenta lettura del testo), è l’introduzione mascherata di una nuova forma di governo, di tipo presidenziale, attraverso un “premierato di fatto”, senza dover ricorrere ai procedimenti di revisione costituzionale previsti dall’art. 138 della Costituzione. Come si è tentato di fare con la riforma costituzionale sulla giustizia. Infatti la nuova legge elettorale prevede che le forze politiche debbano indicare, nel programma elettorale che depositano, il nome e il cognome del candidato che propongono a Presidente del Consiglio dei ministri, (Disegno di Legge approvato dal Senato della Repubblica, il 15 settembre 2026, all’art. 1 comma 6 lettera b). Quel nome però, non compare sulla scheda elettorale, quasi a volerlo nascondere agli elettori. E comunque, la mancata indicazione del nominativo produce, al pari della mancata presentazione del programma, l’inammissibilità delle liste.
Facciamo chiarezza su un punto. In base all’art. 93 della Costituzione, il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, i ministri. Inoltre, occorre dire che l’indicazione del candidato premier è, nel nostro ordinamento, piuttosto una prassi: quella delle cosiddette consultazioni informali, in cui le forze politiche esercitano il loro peso elettorale. Una prassi, peraltro, di natura convenzionale – politicamente vincolante ma giuridicamente facoltativa – nel senso che il Capo dello Stato non è tenuto a seguirla e conserva quindi il potere di nominare una persona diversa da quella indicata.
Chiarito il contesto, veniamo al merito.
La norma introdotta dalla nuova legge elettorale, che sarebbe meglio ribattezzarla “Premierellum“, dal momento che introduce “in nuce” un premierato di fatto, compie un’operazione inedita: trasforma un atto facoltativo (l’indicazione del premier) in una condizione di ammissibilità della lista. Tale obbligatorietà introduce un vero e proprio effetto sanzionatorio, dal momento che la mancata indicazione del nominativo del Presidente del Consiglio produce l’inammissibilità delle liste. Ci troviamo così davanti a una prima violazione costituzionale: la nuova legge elettorale subordina l’accesso alla competizione elettorale all’accettazione di un obbligo che la Costituzione non prevede, confliggendo con la libertà politica di voto tutelata dall’art. 48, comma 2, della Costituzione. La norma si configura, inoltre, come un’imposizione del “premierato” per via di legge ordinaria, e aggiunge un requisito (l’obbligatorietà di indicare il Presidente del Consiglio) che opera da filtro di accesso.
Ancora. Nei procedimenti costituzionali che presidiano la formazione dell’esecutivo, la fiducia parlamentare necessaria alla legittimazione del Governo è successiva alla nomina del Presidente del Consiglio (art. 94 della Costituzione). L’obbligo, imposto dalla nuova legge elettorale, di indicare il candidato premier prima che le Camere si esprimano introduce dunque una logica di premierato plebiscitario anticipato: il corpo elettorale è chiamato a ratificare un nome prima della fiducia parlamentare, spostando il baricentro dal rapporto Parlamento-Governo al rapporto elettorato-premier. Si tratta pertanto di un “premierato di fatto” senza modificare la forma di governo attraverso una riforma costituzionale e il voto avrebbe, come accaduto col referendum del 1962 nella Francia della V Repubblica di Charles de Gaulle un effetto sanante.
IL PRECEDENTE STORICO
Nella prima metà degli anni cinquanta del secolo scorso, la Francia della Quarta Repubblica si trovò in una situazione di profonda crisi. Il paese era diviso dalla guerra in Algeria, col rischio di sfociare in una guerra civile, paralizzato da governi deboli e coalizioni fragili, incapaci di garantire stabilità. Ma fu la crisi d’Algeria a far precipitare le cose e gettare la Francia nel caos, col timore peraltro di un colpo di stato da parte dei militari. Fu così che i francesi nel 1958 richiamarono con urgenza Charles de Gaulle, che aveva temporaneamente abbandonato la scena politica. Il suo carisma e la sua autorevolezza rappresentavano l’unica speranza per salvare la nazione dal caos interno e restituirle il prestigio internazionale che aveva perso.
De Gaulle si assunse il compito di risolvere la crisi algerina, superare l’instabilità politica e rifondare lo Stato su basi presidenziali. Il suo obiettivo era dare vita alla Quinta Repubblica, un sistema, in realtà, semipresidenziale che conferisce ampi poteri al Capo dello Stato, garantendo così la stabilità di cui la Francia aveva disperatamente bisogno. Assunto i poteri approvò una legge che gli dava il mandato di scrivere una nuova Costituzione riducendo drasticamente il potere del Parlamento ritenuto responsabile dell’instabilità della Quarta Repubblica, rafforzando i poteri dell’esecutivo, introducendo l’elezione diretta a suffragio universale del Presidente della Repubblica. Tuttavia, il Parlamento era ostile a questa riforma, che avrebbe ridotto il suo ruolo a favore del Presidente. Per evitare il veto dei deputati, de Gaulle decise di agire in modo diretto: invece di seguire la procedura formale prevista dall’articolo 89 della Costituzione (V Repubblica), che richiede il preventivo voto di approvazione del Parlamento, scelse di ricorrere all’articolo 11 (V Repubblica), pensato per i referendum sulle leggi ordinarie. Questa mossa, che di fatto scavalca il Parlamento, fu considerata incostituzionale da gran parte dei giuristi e delle forze politiche, che la giudicarono un abuso di procedura.
La soluzione arrivò con il voto popolare “sanante”.
Il 28 ottobre 1962, de Gaulle sottopose la riforma a referendum: il “Sì” ottenne una vittoria netta, con il 62,2% dei voti, legittimando politicamente la sua visione. Il 6 novembre dello stesso anno, il Consiglio Costituzionale francese, investito della questione di legittimità, sancì un principio fondamentale: la sovranità popolare espressa tramite referendum aveva il potere di sanare eventuali vizi di procedura originari. Così, la riforma fu approvata, e la Francia intraprese una nuova era politica.
IN SINTESI
Se la Corte Costituzionale dichiara incostituzionale la norma, limitatamente all’obbligatorietà dell’indicazione del nominativo, pena l’inammissibilità della lista, si procederà a sterilizzare la parte viziata e la competizione elettorale continuerà ad svolgersi con la nuova legge elettorale, privata del segmento incostituzionale. Se invece la Corte non riesce a esprimersi nei tempi e cioè, prima delle elezioni politiche, il voto si terrà comunque con la nuova legge elettorale. In tal caso, un’eventuale pronuncia di incostituzionalità, successiva alle urne, non potrebbe che sanzionare l’indicazione del nominativo. In ogni caso, il voto espresso dal corpo elettorale, cioè la sovranità esercitata dal popolo (art. 1 della Costituzione), avrebbe già prodotto un effetto consolidativo di fatto, pertanto la nomina presidenziale seguirebbe meccanicamente l’indicazione elettorale, cristallizzando un nuovo equilibrio istituzionale, introducendo un “premierato di fatto”.